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Lo Studio

 

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Fondato nel 1982 dal dott. Maurizio Banfi, lo Studio è sito nel centro storico di Padova, in via degli Zabarella 95, e fornisce consulenza attinente qualsiasi aspetto della medicina legale e delle assicurazioni, oltre che assistenza e consulenza legale stante l'avvio della collaborazione professionale con l'avv. Federica Banfi, specializzata in infortunistica, diritto del lavoro e privacy, e con l'avv. Alessandra Magosso, specializzata nell'ambito della responsabilità medica.

Servizi

 

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Relativamente al ramo della medicina legale, lo Studio presta attività di consulenza in ambito civile, penale, assicurativo e previdenziale, nonché in ambito di medicina del lavoro per le assicurazioni. 

In ordine all'attività di assistenza e consulenza legale, lo Studio offre le proprie competenze, sia in ambito stragiudiziale che giudiziale, prevalentemente nei settori della responsabilità medica, dell'infortunistica e delle assicurazioni, del diritto del lavoro e previdenziale e della privacy.

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Contatti

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Studio Medico Legale Banfi

via degli Zabarella 95

35121 Padova

tel. 049/661603 - fax 049/661608

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EMAIL

segreteria@smlbanfi.it

Attività

News e pubblicazioni

Attività


Medicina legale e delle      assicurazioni 

 

Assistenza e consulenza legale:

- responsabilità medica;

- infortunistica e assicurazioni;

- diritto del lavoro e previdenziale;

- privacy.

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INL: AMMESSO IL VIDEO CONTROLLO DEL LAVORATORE

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Con circolare n. 5 del 19 febbraio 2018, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito nuove indicazioni circa l’installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo.

Nello specifico, l’Ispettorato ha chiarito che sono sempre ammessi i dispositivi collegati ad impianti di antifurto a tutela del patrimonio aziendale.

Per quel che riguarda, invece, l'inquadramento diretto del lavoratore, lo stesso dovrebbe avvenire in via incidentale e con carattere di occasionalitàÌ€; tuttavia, sussistendo ragioni giustificatrici del controllo, quali ad esempio la tutela della “sicurezza del lavoro” o del “patrimonio aziendale”, viene concesso al datore di inquadrare direttamente l’operatore, senza particolari limiti quali, ad esempio, “l’angolo di ripresa” della telecamera oppure “l’oscuramento del volto del lavoratore”.

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IL PERIODO DI COMPORTO

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La Suprema Corte (Cass. 10 novembre 2004, n. 21385 e Cass. 24 novembre 2016, n. 24027) si è espressa ripetutamente ed univocamente, sancendo che ai fini della determinazione del numero di giorni di assenza per malattia devono essere conteggiati - in mancanza di prova contraria, gravante sul lavoratore, necessaria a superare la continuità degli eventi morbosi, desumibile dal fatto di essere gli stessi preceduti e seguiti da giornate di assenza per malattia - anche i giorni non lavorativi o non lavorati che cadono nel periodo di assenza, quali i sabati e le domeniche, ancorchè non coperti da certificazione, le festività infrasettimanali,…

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